Beneficium divisiònis

Beneficium divisiònis [Beneficio di divisione; cfr. art. 1946 c.c.]

Beneficio attribuito al fideiussore [vedi fideiussio] da un rescrìptum [vedi rescrìpta prìncipum] dell’imperatore Adriano: in virtù di esso, il fideiussore poteva opporsi a che il creditore si rivalesse a suo carico per l’intero, se vi erano altri fideiussori solvibili. Il (—) era esercitato probabilmente con l’opposizione di una excèptio doli [vedi], da parte di un fideiussore, all’azione del creditore.
Anch’esso, come il beneficium excussiònis [vedi], è previsto dall’ordinamento vigente (può, infatti, essere oggetto di espressa pattuizione), costituisce un’importante deroga al principio della responsabilità solidale tra tutti i fideiussori: ciascun fideiussore può essere ritenuto responsabile, se si è pattuito il (—), soltanto per la sua quota.