Beneficium competèntiæ
Beneficium competèntiæ
Beneficio spettante ai soggetti ai quali era riconosciuto il favore di ottenere la limitazione di una condanna entro le loro reali possibilità economiche (in id quod fàcere pòssunt) di soddisfare l’attore: si è, in dottrina, osservato che la concessione del (—) non sempre fu prestabilita da provvedimenti di governo (leggi, editto pretorio, costituzioni imperiali), ma fu, il più delle volte, rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato giusdicente.
Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustinianeo anche i militari, il socio e il donante (nei confronti del donatario).
Il (—) riguardava solo la condanna e non l’obbligazione; per tale motivo se le condizioni patrimoniali del debitore miglioravano, questi era tenuto a pagare anche la restante parte del debito.
Beneficio spettante ai soggetti ai quali era riconosciuto il favore di ottenere la limitazione di una condanna entro le loro reali possibilità economiche (in id quod fàcere pòssunt) di soddisfare l’attore: si è, in dottrina, osservato che la concessione del (—) non sempre fu prestabilita da provvedimenti di governo (leggi, editto pretorio, costituzioni imperiali), ma fu, il più delle volte, rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato giusdicente.
Godeva di tale privilegio, ad es. il marito rispetto ai debiti della moglie, ed in diritto giustinianeo anche i militari, il socio e il donante (nei confronti del donatario).
Il (—) riguardava solo la condanna e non l’obbligazione; per tale motivo se le condizioni patrimoniali del debitore miglioravano, questi era tenuto a pagare anche la restante parte del debito.