Benefìcium cedendàrum actiònum

Benefìcium cedendàrum actiònum [cfr. artt. 1949-1950 c.c.]

Beneficio riconosciuto dalla giurisprudenza classica, al fideiussore [vedi fideiùssio]: quest’ultimo, richiesto dal creditore del pagamento, aveva diritto alla cessione dell’azione spettante al creditore contro il debitore principale, pur se l’azione stessa poteva dirsi consumata per effetto dell’avvenuta lìtis contestàtio [vedi], nel processo contro il fideiussore.
L’istituto è tuttora presente e disciplinato dal nostro ordinamento (artt. 1949-1950 c.c.).