Beneficium abstinèndi

Beneficium abstinèndi [Beneficio di astenersi]

Beneficio introdotto dal iùs honoràrium [vedi]: consentiva agli herèdes sui et necessarii [vedi hères] di rinunziare ad un’eredità svantaggiosa, evitando l’acquisizione automatica (ìpso iùre) di essa.
I beni ereditari venivano venduti in nome del de cùius [vedi] sul quale ricadeva l’infamia conseguente alla bonòrum vendìtio [vedi].
Gli eredi, oltre ad evitare l’infamia, venivano tutelati dal (—) anche sotto un profilo strettamente patrimoniale: ogni loro acquisto esterno alla successione era, infatti, sottratto all’azione dei creditori ereditari.