Bèllum

Bèllum [lett. “guerra”]

Le normali relazioni internazionali di amicitia (mantenimento, spesso in virtù di un trattato, della pace e di rapporti diplomatici con connessi obblighi reciproci di non prestare aiuti al nemico dell’altra parte) e di hospitium (comportante il diritto di ospitalità e di tutela anche giuridica) potevano essere rotte a causa di azioni di (—). Il (—) richiedeva una giusta causa ((—) iustum) e la dichiarazione di (—) richiedeva determinate formalità rituali: un Feziale veniva incaricato di contestare allo straniero l’ingiustizia compiuta e di intimare a porvi riparo entro un termine. In caso di inottemperanza, il comizio centuriato deliberava lo stato di (—) che veniva solennemente dichiarato dal Feziale. Il (—) era interrotto con la tregua (indutiæ) temporanea o definitiva (in tal caso faceva seguito un trattato di pace). In caso di resa (deditio in dicionem), Roma poteva disporre a piacimento della comunità straniera, eliminandola o riducendola in prigionia (captivitas). La resa del popolo straniero poteva aversi anche indipendentemente dallo stato di (—): in tal caso si aveva la deditio in fidem, che comportava da parte di Roma un obbligo fiduciario di riservare allo straniero un trattamento più favorevole.