Avùlsio

Avùlsio [Avulsione; cfr. artt. 944-945, 947 c.c.]

Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario, rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].
In particolare, l’(—) era l’incremento che aveva luogo nei casi in cui l’impeto del fiume staccava una porzione di terreno da un fondo, trascinandola su un altro fondo.
L’acquisto della proprietà aveva luogo, in favore del titolare del fondo che aveva ricevuto l’incremento, solo nel momento in cui la parte staccata si fosse stabilmente incorporata nel fondo (ad es., quando gli alberi avessero immesso radici nel terreno). Prima di quel momento, la proprietà della parte staccata poteva esser rivendicata dal titolare del fondo che aveva subito il decremento.
La disciplina dell’(—) trovava applicazione anche nei casi in cui, per effetto di una frana, una porzione di un fondo superiore, fosse andata ad incrementare un fondo inferiore (il fenomeno era definito crùsta làpsa) [vedi].