Audiàtur et àltera pars
Audiàtur et àltera pars [lett. “sia ascoltata anche l’altra parte”]
L’espressione sintetizza il fondamentale principio del contraddittorio, posto alla base del sistema processuale italiano: la decisione del giudice deve essere emessa sempre e soltanto dopo che entrambe le parti del giudizio abbiano avuto adeguata possibilità di esporre le proprie difese.
Solo in alcuni casi particolari, il legislatore ha consentito la pronuncia di provvedimenti giudiziali sulla base di un accertamento sommario. In tali procedimenti, la piena realizzazione del contraddittorio è semplicemente differita, essendo necessario provvedere urgentemente in via cautelativa (cfr. artt. 669bis e ss. c.p.c. dettanti la nuova disciplina uniforme per i procedimenti cautelari), ovvero eventuale, oltre che differita (in quanto rimessa all’iniziativa della parte convenuta in giudizio) quando il diritto dell’attore appare già sufficientemente provato e si vuole pervenire il più rapidamente possibile al conseguimento di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, artt. 633 e ss. c.p.c.).
L’espressione sintetizza il fondamentale principio del contraddittorio, posto alla base del sistema processuale italiano: la decisione del giudice deve essere emessa sempre e soltanto dopo che entrambe le parti del giudizio abbiano avuto adeguata possibilità di esporre le proprie difese.
Solo in alcuni casi particolari, il legislatore ha consentito la pronuncia di provvedimenti giudiziali sulla base di un accertamento sommario. In tali procedimenti, la piena realizzazione del contraddittorio è semplicemente differita, essendo necessario provvedere urgentemente in via cautelativa (cfr. artt. 669bis e ss. c.p.c. dettanti la nuova disciplina uniforme per i procedimenti cautelari), ovvero eventuale, oltre che differita (in quanto rimessa all’iniziativa della parte convenuta in giudizio) quando il diritto dell’attore appare già sufficientemente provato e si vuole pervenire il più rapidamente possibile al conseguimento di un titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo, artt. 633 e ss. c.p.c.).