Aucùpium

Aucùpium [Caccia; cfr. artt. 842, 923 c.c.]

Rientrava, tra i fatti di occupazione [vedi occupàtio].
In particolare, attraverso l’(—), cioè attraverso la caccia, era possibile acquistare il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] degli animali selvatici (feræ bestiæ), che erano considerati res nullìus [vedi].
Se, dopo essere stato catturato, l’animale selvatico sfuggiva alla custodia del cacciatore che l’aveva catturato, ritornava ad essere considerato res nullius, pur se ne era mancata la derelìctio [vedi].