Auctoritas tutòris

Auctoritas tutòris [Autorizzazione del tutore; cfr. 371 c.c.]

L’(—) era l’approvazione del tutore in ordine agli atti giuridici compiuti dal pupillo pubertàti proximus, ossia prossimo alla pubertà.
In assenza dell’(—), la quale assolveva la funzione di integrare la deficiente capacità del pupillo, i negozi compiuti da quest’ultimo e comportanti per lui uno svantaggio economico erano radicalmente nulli.
Erano, invece, validi i negozi compiuti dal pupillo senza l’(—), laddove dagli stessi gli fosse derivato un vantaggio ovvero un acquisto.
L’istituto è tuttora conosciuto dall’ordinamento civile vigente.