Auctoritas prìncipis
Auctoritas prìncipis [Autorità del principe]
Il termine (—) indicava l’autorità, riconosciuta universalmente, agli imperatori romani. Lungi dal rappresentare un concetto giuridico, l’(—) costituiva, in realtà, un “elemento” indefinibile, di origine extra costituzionale, in quanto basato essenzialmente sul carisma personale del prìnceps. Essa si concretizzava (oltre che nell’ovvia e facilmente immaginabile ingerenza negli affari politici e giuridici), in particolare:
— nell’attribuzione di cariche onorifiche (si pensi, ad es., al iùs publice respondèndi [vedi]);
— nell’emanazione di pareri inerenti a questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini [vedi rescrìpta principum];
— nella cognìtio extra òrdinem [vedi] di questioni, talora già decise dalla magistratura.
Il termine (—) indicava l’autorità, riconosciuta universalmente, agli imperatori romani. Lungi dal rappresentare un concetto giuridico, l’(—) costituiva, in realtà, un “elemento” indefinibile, di origine extra costituzionale, in quanto basato essenzialmente sul carisma personale del prìnceps. Essa si concretizzava (oltre che nell’ovvia e facilmente immaginabile ingerenza negli affari politici e giuridici), in particolare:
— nell’attribuzione di cariche onorifiche (si pensi, ad es., al iùs publice respondèndi [vedi]);
— nell’emanazione di pareri inerenti a questioni giuridiche, su richiesta dei privati cittadini [vedi rescrìpta principum];
— nella cognìtio extra òrdinem [vedi] di questioni, talora già decise dalla magistratura.