Atti ad æmulatiònem

Atti ad æmulatiònem [Atti emulativi; cfr. art. 833 c.c.]

Atti posti in essere, nel pieno esercizio di un proprio diritto, al solo scopo di competere con altro soggetto recandogli danno.
Il divieto del compimento di atti emulativi, sancito dall’art. 833 del codice civile vigente, non era riconosciuto dal diritto romano nel quale vigeva il principio “nullus vidètur dòlo fàcere qui suo iùre ùtitur” (non si ritiene che si comporti scorrettamente chi esercita il proprio diritto). Pertanto, era consentito che il >dòminus [vedi] usasse della cosa all’unico scopo di recare danno ad altri.
Tuttavia, una serie di disposizioni risalenti all’età classica e, soprattutto, all’età del dominato vietarono:
— le demolizioni ingiustificate;
— le turbative all’assetto urbanistico della città;
— l’asportazione dalle case dei marmi e degli altri materiali preziosi, che contribuivano alla magnificenza della città.