Arrha pœnitentiàlis
Arrha pœnitentiàlis [Caparra penitenziale; cfr. art. 1386 c.c.]
Nel diritto vigente, si tratta di una somma di denaro (o quantità di altre cose fungibili), che una parte dà all’altra quale corrispettivo del diritto di recesso [vedi iùs pœnitèndi].
Occorre distinguere:
— se recede dal contratto chi ha dato l’(—), la caparra resta nelle mani dell’altra parte;
— se recede dal contratto chi ha ricevuto l’(—), l’altra parte ha diritto di ricevere il doppio della caparra [vedi Àrrha].
Nel diritto vigente, si tratta di una somma di denaro (o quantità di altre cose fungibili), che una parte dà all’altra quale corrispettivo del diritto di recesso [vedi iùs pœnitèndi].
Occorre distinguere:
— se recede dal contratto chi ha dato l’(—), la caparra resta nelle mani dell’altra parte;
— se recede dal contratto chi ha ricevuto l’(—), l’altra parte ha diritto di ricevere il doppio della caparra [vedi Àrrha].