Arrha pœnàlis

Arrha pœnàlis [Caparra confirmatoria; cfr. art. 1385 c.c.]

Nel diritto vigente indica una somma di denaro (od una quantità di altre cose fungibili), data — al momento della conclusione di un contratto — da una parte all’altra, per confermare la sua intenzione di adempiere il contratto.
Occorre distinguere:
— in caso di adempimento, la somma data a titolo di (—) va restituita od imputata alla prestazione dovuta;
— in caso di inadempimento della parte che ha dato l’(—), l’altra parte può recedere dal contratto, trattenendo per sé la caparra;
— se è inadempiente la parte che ha ricevuto l’(—), l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere per sé il doppio della caparra;
— la parte non inadempiente può però agire per l’esecuzione o per la risoluzione del contratto: in tal caso, il risarcimento del danno contrattuale da inadempimento è regolato dall’art. 1223 c.c.