Arbitrium mèrum

Arbitrium mèrum

L’espressione indica la piena ed indiscriminata discrezionalità (quale criterio di giudizio) del terzo arbitràtor [vedi].
Se le parti hanno inteso rimettersi all’(—) del terzo, la mancata determinazione da parte di quest’ultimo di qualche elemento rende vano l’intero rapporto; se la determinazione è invece avvenuta, essa può essere impugnata davanti al giudice solo se si dimostra la malafede del terzo (e non anche in presenza di gravi iniquità). In ciò risiede la differenza con l’arbitrium bòni vìri [vedi].
Nel silenzio delle parti, si intende che esse abbiano inteso affidarsi all’arbitrium boni viri del terzo: il ricorso all’(—) richiede, infatti, un’espressa manifestazione di volontà.