Arbitratus

Arbitratus [Arbitrato; cfr. 806 ss. c.p.c.]

Istituto che prevedeva la facoltà delle parti di affidare ad un terzo, l’arbiter [vedi], la decisione di una o più controversie, sulla base di un accordo detto compromissum [vedi].
Con tale accordo, i soggetti si obbligavano all’accettazione e all’osservanza della decisione del giudice, e, contemporaneamente, dettavano le modalità e l’oggetto del giudizio.
La sentenza non costituiva res iudicata [vedi], ma produceva esclusivamente gli effetti obbligatori del compromesso, ai quali era quindi connessa una actio ex stipulatu [vedi].
È interessante notare che, secondo alcuni autori, l’(—) ha costituito il modello da cui è derivata la fase apud iudicem [vedi processo per formulas] del processo formulare.