Appellàtio

Appellàtio [Appello; cfr. artt. 339 ss. c.p.c.; 593 ss. c.p.p.]

Tipico mezzo di impugnazione della sentenza. Solo nella cognìtio extra òrdinem [vedi] la sentenza divenne normalmente appellabile. La parte che voleva proporre (—) doveva dichiararlo subito dopo la lettura della sentenza e doveva far pervenire entro brevissimo tempo (10 giorni sotto Giustiniano) al giudice di primo grado il libèllus appellatòrius. Il giudice di primo grado trasmetteva il libellus con una relazione al giudice di appello davanti al quale si procedeva ex novo, potendosi raccogliere nuove prove, proporre nuove domande e nuove eccezioni, tanto per l’appellante quanto per la controparte.
L’(—) aveva effetti sospensivi della sententia di primo grado.
Se l’appellante soccombeva, poteva essere condannato ad una pena pecuniaria e la sentenza poteva essere modificata in pèius (infatti, al contrario di quanto stabilito nell’ordinamento vigente, si poteva condannare l’appellante ad una pena più grave di quella irrogata con la pronuncia appellata).