Antichrèsis

Antichrèsis [Anticresi; cfr. artt. 1960-1964 c.c.]

Patto in virtù del quale, in deroga all’ordinaria disciplina applicabile per il pegno [vedi pìgnus], i frutti della cosa oggetto del pegno erano riservati al creditore a titolo di interessi.
Dalle fonti (Marciano D. 20.1.11.1) apprendiamo che, se il valore dei frutti eccedeva l’importo degli interessi dovuti, la parte eccedente doveva essere imputata al capitale.
Nel diritto civile vigente, il contratto di anticresi è previsto e disciplinato dagli artt. 1960-1964 c.c.