Annòna

Annòna

Imposta fondiaria gravante non solo sui terreni, ma anche sulla popolazione rurale (schiavi, coloni) e sul bestiame ivi stanziati.
Al fine di consentire una precisa quantificazione dell’imposta, i proprietari terrieri erano obbligati a dichiarare periodicamente l’estensione delle loro terre, il tipo di coltivazione ed il numero complessivo degli uomini e dei capi di bestiame impiegati.
In luogo del pagamento dell’imposta, che generalmente veniva effettuato in natura, i proprietari fondiari potevano consegnare allo Stato un corrispondente numero di coloni destinati ad entrare nei ranghi dell’esercito.
L’incetta di generi alimentari a scopo speculativo fu considerata ipotesi criminosa [vedi crìmen annònæ].