Ànimus possidèndi

Ànimus possidèndi

Costituiva l’elemento soggettivo del possesso [vedi possèssio] e consisteva nella volontà di conservare per sè, e difendere, una cosa, in buona o cattiva fede.
La necessità dell’(—), ai fini dell’acquisto del possesso, escludeva che il possesso potesse essere acquistato:
— da pazzi, infanti, impuberi (per questi ultimi, occorreva l’autorizzazione del tutore);
— da soggetti che avessero, in realtà, l’intenzione di tenere la cosa per conto altrui (nòmine alièno).
Il venir meno dell’(—) comportava la perdita del possesso.
Col tempo, si ritenne che, ai fini dell’esercizio del possesso, potesse essere necessario il solo (—), disgiunto dalla disposizione materiale (còrpore possidère, [vedi]) della cosa, come nei seguenti casi:
— possesso dei saltus hibèrni et æstìvi [vedi];
— possesso del servus fugitivus [vedi].
In diritto giustinianeo si ritenne che il prigioniero di guerra (temporaneamente caduto in schiavitù), conservasse egualmente la sua situazione possessoria attraverso il nudo (—).