Ànimus æmulàndi

Ànimus æmulàndi [Volontà di arrecar danno; cfr. art. 833 c.c.]

Espressione adoperata per indicare la volontà di compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di recar danno ad altri: costituisce l’elemento psicologico degli atti emulativi nell’ordinamento vigente (art. 833 c.c.).
Tali sono quelli posti in essere — pur nell’esercizio di un proprio diritto — non per ottenere un vantaggio, bensì allo scopo di danneggiare altre persone: tali atti sono, nel nostro ordinamento vietati, se sussiste l’(—).
In diritto romano il divieto degli atti emulativi fu generalmente sconosciuto, ritenendosi che il titolare di un diritto potesse esercitare liberamente tutte le facoltà ad esso inerenti; solo in diritto postclassico, ed in modo invero frammentario, il divieto si profilò.
La dottrina più autorevole, peraltro, ha sostenuto che il divieto degli atti di emulazione fu, in realtà, “del tutto antiromano” e frutto delle elaborazioni teoriche dei giuristi medievali.