Anatocìsmus

Anatocìsmus [Anatocismo; cfr. art. 1283 c.c.]

Espressione adoperata per indicare il diritto a percepire interessi su altri interessi già scaduti.
In diritto romano, si parlava anche di usùræ usuràrum, volendosi alludere al fenomeno della produzione di interessi da parte di interessi già mensilmente maturati.
L’(—) fu espressamente proibito da Giustiniano; il fenomeno è disciplinato, nel diritto civile vigente, dall’art. 1283 c.c.