Amòtio rèi
Amòtio rèi [lett. “asportazione”]
Modalità della condotta del reo nel delitto di furto [vedi furtum], consistente nell’impossessamento della cosa e nella rimozione della stessa dal luogo in cui si trovava.
La nozione di (—) si estese fino a ricomprendere anche i casi in cui mancava la sottrazione materiale in quanto si ammise che commetteva furto il depositario [vedi depositum] che usava la cosa depositata (furtum usus) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al >dòminus [vedi], incominciava a possederla per sé (furtum possessiònis).
Modalità della condotta del reo nel delitto di furto [vedi furtum], consistente nell’impossessamento della cosa e nella rimozione della stessa dal luogo in cui si trovava.
La nozione di (—) si estese fino a ricomprendere anche i casi in cui mancava la sottrazione materiale in quanto si ammise che commetteva furto il depositario [vedi depositum] che usava la cosa depositata (furtum usus) o il detentore che, rifiutandosi di restituire la cosa al >dòminus [vedi], incominciava a possederla per sé (furtum possessiònis).