Alligàta et probàta

Alligàta et probàta [Fatti allegati e dimostrati; cfr. art. 115 c.p.c.]

Espressione adoperata per indicare i fatti “allegati e dimostrati”, i soli dei quali il giudice poteva tener conto ai fini del giudizio.
Il giudice non era, infatti, libero di giudicare tenendo conto di indagini svolte personalmente, o comunque, di sua iniziativa.
Anche nel diritto processuale civile vigente è stabilita, in via di principio, la regola secondo cui il giudice deve giudicare tenendo conto delle prove proposte dalle parti, tranne che in casi residuali (art. 115, 1° co., c.p.c.: “salvo i casi previsti dalla legge”).