Àliud pro àlio

Àliud pro àlio [Una cosa per l’altra]

Espressione adoperata di frequente per indicare l’adempimento di una prestazione diversa da quella originariamente pattuita.
Principio generale in tema di obbligazioni è che contro la volontà del creditore non è possibile estinguere un’obbligazione con una prestazione diversa da quella pattuita; se, invece, il creditore accetta l’offerta, da parte del debitore, di una prestazione diversa da quella oggetto dell’obbligazione, si verifica il fenomeno della dàtio in solùtum [vedi].