Alimènta

Alimènta [Alimenti; cfr. artt. 156, 279, 433-448, 660, 670 c.c.]

Obbligazione di fornire mezzi di sostentamento incombente su una persona, legata da vincolo di parentela, adozione od affinità ad un’altra (c.d. alimentando) in base ad un ordine diversificato a seconda dell’intensità del vincolo.
Il termine viene adoperato anche per indicare il diritto corrispondente all’anzidetta obbligazione.
In diritto romano, l’obbligo di prestare gli (—) poteva derivare:
— da specifica convenzione;
— da legato;
— da espresse disposizioni dell’ordinamento giuridico.
L’istituto degli (—), ignoto al iùs civile [vedi], fu introdotto in diritto romano da Antonino Pio e Marco Aurelio: si stabilì, infatti, per por rimedio alla decadenza della familia [vedi], che determinate persone, legate tra loro da vincoli di parentela, affinità o riconoscenza, fossero reciprocamente tenute a fornirsi, in caso di bisogno, i mezzi di sostentamento (cibo, vesti, alloggio), in natura od in denaro.
L’obbligo degli (—) era tutelato extra òrdinem [vedi cognìtio extra òrdinem]. Se ne poteva chiedere l’esecuzione mediante un’azione sottoposta a taxatio [vedi] e, in id quod facere potest nei limiti delle facoltà dell’obbligato e non oltre e poteva venir meno solo se l’alimentando avesse gravemente offeso il soggetto obbligato nei suoi confronti.
In diritto postclassico, l’obbligo degli (—) ebbe generale riconoscimento, anche in virtù della diffusione del Cristianesimo.