Àlbum iùdicum

Àlbum iùdicum [Albo dei giudici]

Albo al quale erano iscritti i soggetti capaci di far parte delle giurie nel processo comiziale [vedi] o nel processo per quæstiònes [vedi quaestiònes perpetuae].
La sua composizione fu variamente regolata dalle leggi Sempronia C. Gracchi iudiciaria [vedi], Servilia Cæpionis [vedi], Cornelia (Sullæ) iudiciaria [vedi], Aurelia (Cottæ) [vedi], Iulia iudiciaria [vedi] ed Antonia iudiciaria [vedi].
In origine, l’(—) era formato anno per anno dal prætor: tra i 450 giudici nominati, l’accusatore ne indicava 100, e tra essi l’accusato indicava i 50 che entravano a far parte dell’organo giudicante [vedi quæstiònes perpetuæ]; successive leggi stabilirono che la scelta dei giudicanti fosse effettuata caso per caso dal prætor.