Affèctio

Affèctio [lett. “affezione”]

Letteralmente, affetto, fedeltà; l’espressione è adoperata per indicare l’intenso vincolo che caratterizza alcuni negozi giuridici; in particolare:
— l’(—) societàtis è il vincolo che, nei contratti associativi (art. 2247 c.c.), lega i singoli soci alla società, in un rapporto caratterizzato da una intensa collaborazione e reciproca interdipendenza di interessi e fini;
— l’(—) maritàlis, in diritto romano, era uno degli elementi essenziali del matrimonium [vedi] (insieme alla coabitazione) e che si deduceva non soltanto dalla materiale convivenza, ma dal concorso della volontà dei coniugi. Dal giurista Modestino [vedi] apprendiamo che, in presenza di una consuetudine di vita tra due persone di sesso diverso, l’affectio maritalis e, quindi, l’esistenza del matrimonium, si presumevano fino a prova contraria.