Æstimàtum

Æstimàtum [Contratto estimatorio; cfr. artt. 1556 ss. c.c.]

Figura di contratto innominato [vedi conventiònes sine nòmine]; consisteva nella consegna effettuata, da un contraente alla controparte, di una cosa stimata, allo scopo di venderla e con l’obbligo dell’accipiente di restituirla (in caso di mancata vendita) oppure di pagarne la stima prefissata (se era stata venduta).
Tale contratto non poteva essere assimilato alla vendita [vedi èmptio-vendìtio] in quanto il contraente poteva anche restituire la cosa, né alla locazione (locàtio òperis [vedi]), poiché il contraente non era tenuto a vendere; per tale motivo il pretore tutelava il rapporto contrattuale scaturente dal contratto di (—) accordando una actio in factum [vedi].
L’istituto presenta indubbie similitudini col contratto estimatorio, previsto e disciplinato, quale contratto tipico, dagli artt. 1556 ss. c.c.