Æquitas

Æquitas [Equità; cfr. artt. 1226, 2056 c.c.; 1349, 1374, 1450 c.c.]

Termine indicato per designare:
— una dottrina che aspirava all’adeguamento della norma alle esigenze dei singoli rapporti (a riguardo, particolare rilievo va ascritto alle formule processuali, dette in bonum et æquum concèptæ [elaborate per il giusto e per l’equo]), che imponevano al giudice di fissare l’ammontare della condanna tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie;
— la rispondenza di un istituto giuridico ai sentimenti prevalenti nella collettività. In quest’ultimo senso l’(—) si contrapponeva alla rigidità del iùs civile [vedi].