Adulterium

Adulterium

Delitto [vedi crìmen; crimen adulterii] consistente nell’unione sessuale tra un uomo ed una donna sposata, perseguito dalla lex Iulia de adulteriis coërcèndis [vedi].
La responsabilità per il delitto di (—) era configurabile solo in ordine alla donna sposata ed al suo compagno: inconcepibile era un adulterio commesso dal marito.
Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre distinguere:
— il pater familias [vedi], che avesse sorpreso in flagrante adulterio la figlia, poteva uccidere sia lei che il complice;
— il marito poteva uccidere solo il complice della moglie adultera, oppure trattenerlo (non oltre 20 ore) per procurarsi la prova del delitto;
— negli altri casi era prevista la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi] per la donna e il complice (in due isole diverse), oltre alla confisca [vedi publicàtio bonòrum] di una metà (per il complice) o di un terzo (per la moglie) del patrimonio: alla donna veniva confiscata anche la metà della dote.
In diritto postclassico l’(—) fu punito con la pena capitale.