Adtemptàta pudicìtia

Adtemptàta pudicìtia [Oltraggio al pudore]

Forma di illecito, affine all’iniuria [vedi], identificata in diritto pretorio [vedi iùs honoràrium], e appartenente in generale alla categoria delle contumeliæ [vedi].
L’(—) consisteva, in particolare, nell’oltraggio, o meglio nel tentativo di corruzione dei costumi, perpetrato in danno di una mater familias oppure di un pater familias [vedi] impubere.
Dalle fonti (Ulp. D. 47.10.15.15) apprendiamo che l’(—) si considerava meno grave, nei casi in cui:
— la vittima fosse una donna vestita in abiti ancillari, come una serva (pure se non lo fosse), venendo in tal modo meno l’elemento soggettivo dell’illecito, cioè l’intenzione di oltraggiare una donna di nobile condizione;
— la vittima fosse una donna vestita in abiti da meretrice, per identità di ratio [vedi].