Adstipulàtio; adstipulàtor

Adstipulàtio; adstipulàtor [rispettivamente: Stipulazione attivamente accessoria e Creditore accessorio]

L’adstipulatio costituì non una figura generale, bensì un istituto desumibile da singole applicazioni.
Stìpulans
e promìssor erano le parti della stipulatio [vedi]; per derivazione, si parlò, nel caso in esame, di adstipulatio e adpromissio e rispettivamente per quanto riguarda i contraenti, di adstipulàtor e adpromìssor.
In particolare:
— l’adstipulàtor era un concreditore che poteva esigere il pagamento dal debitore, estinguere l’obbligazione mediante acceptilàtio [vedi], stare in giudizio per il creditore, salvo a regolare separatamente i suoi rapporti con lo stipulans principale. La lex Aquilia de damno [vedi] stabilì in proposito che, se l’adstipulator avesse fraudolentemente posto in essere l’acceptilatio dell’obbligazione, per impoverire il creditore, in capo a lui nasceva l’obbligo di pagare, in favore di quello, il >quanti ea res est [vedi];
— l’adpromìssor era “un condebitore che assumeva l’obbligazione ex stipulatu unitamente al promissor, sì da poter essere chiamato in giudizio per il pagamento dell’intero in vece sua”. È bene precisare che l’adpromissio svolgeva, nella prassi, funzioni di garanzia.
Dalle Istituzioni di Gaio [vedi] (III, 110-114), apprendiamo che l’erede dell’adstipulator non poteva esperire alcuna azione e che il servusadstipulàndo nìhil àgit”, poneva cioè in essere, se realizzava una adstipulatio, un negozio nullo; lo stesso valeva per i soggetti in mancìpio [vedi mancipium].
L’adstipulatio venne frequentemente adoperata, nella prassi (onde aggirare il divieto della stipulatio àlteri [vedi stipulatio]) per ottenere gli effetti di un contratto a favore di terzi (espressamente previsto e disciplinato, nel codice civile vigente, dagli artt. 1411 ss.).