Adoptio naturam imitàtur

Adoptio naturam imitàtur [lett. “l’adozione imita la natura”]

Espressione indicante uno dei principi fondamentali dell’ordinamento vigente, per il quale l’adozione tende ad imitare un rapporto familiare naturale: si ritiene, perciò, necessario — per legge — che tra adottante ed adottato vi sia una differenza d’età minima di 18 anni e massima di 40 anni, e che un soggetto non possa essere adottato da più famiglie.
In diritto romano, il principio (—) fu alla base della disciplina data da Giustiniano all’istituto dell’adozione, ma si ritenne sufficiente che l’adottante avesse almeno 18 anni più dell’adottato.