Adòptio

Adòptio [Adozione; cfr. artt. 291 ss. c.c.; L. 4-5-1983, n. 184]

Procedimento inteso a trasferire la patria potestas [vedi] su un filius da un pater ad altro pater.
L’(—) in senso lato si divideva in due specie: l’adoptio in senso stretto (denominata anche adoptio impèrio magistràtus) e l’adrogàtio (denominata anche adoptio pòpuli auctoritàte) [vedi].
L’(—) in senso stretto era preordinata all’adozione di un filius familias, ossia di un soggetto già sottoposto alla potestà del suo pater familias originario.
La procedura era la seguente:
— l’adottando veniva sottratto alla patria potèstas del pater originario mediante tre successive vendite;
— in un secondo momento, il soggetto, liberato, veniva posto in mancìpio [vedi mancipium] presso il pater o anche presso un terzo;
— infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il giudice lo assegnava all’adottante, dichiarandolo figlio legittimo dello stesso.
L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti; acquistava, invece, rapporti di parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell’adottante.
In diritto giustinianeo si distinse tra:
— (—) plena (piena), compiuta nei riguardi del filius in potestate di un proprio discendente emancipato o di un proprio discendente in linea femminile. Comportava la capitis deminutio minima [vedi capitis deminutio] dell’adottato che era del tutto equiparato, anche ai fini successori, ai filii dell’adottante;
— (—) minus quam plena (meno che piena) non compiuta dall’ascendente e non comportante né l’acquisto della patria potestas sull’adottando, né la perdita dei diritti successori di questo nei confronti della sua famiglia d’origine; poiché non comportava l’acquisto della patria potestas.