Adiudicàtio
Adiudicàtio
Provvedimento del giudice, tipico delle azioni di divisione giudiziale [vedi àctio communi dividùndo; actio familiæ erciscùndæ; actio fìnium regundòrum], con il quale, in adesione alla parte della formula [vedi] denominata anch’essa adiudicàtio, veniva assegnata in proprietà, ad un singolo soggetto, una cosa che prima apparteneva ad un patrimonio in comunione.
L’(—) attribuiva al soggetto aggiudicatario, sulla cosa assegnatagli: il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] se emessa a conclusione di un iudìcium legitimum [vedi iudicia legitima]; l’in bònis habère [vedi], se emessa a conclusione di un iudicium impèrio còntinens [vedi iudicia legitima]. La distinzione cadde quando il dominium [vedi] fu unificato.
Provvedimento del giudice, tipico delle azioni di divisione giudiziale [vedi àctio communi dividùndo; actio familiæ erciscùndæ; actio fìnium regundòrum], con il quale, in adesione alla parte della formula [vedi] denominata anch’essa adiudicàtio, veniva assegnata in proprietà, ad un singolo soggetto, una cosa che prima apparteneva ad un patrimonio in comunione.
L’(—) attribuiva al soggetto aggiudicatario, sulla cosa assegnatagli: il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] se emessa a conclusione di un iudìcium legitimum [vedi iudicia legitima]; l’in bònis habère [vedi], se emessa a conclusione di un iudicium impèrio còntinens [vedi iudicia legitima]. La distinzione cadde quando il dominium [vedi] fu unificato.