Adìtio hereditàtis

Adìtio hereditàtis [Accettazione dell’eredità; cfr. artt. 459 ss., 470 ss. c.c.]

È l’accettazione di un’eredità [vedi herèditas].
L’acquisizione del patrimonio ereditario si realizzava, in alcune ipotesi, automaticamente (ipso iure [vedi]), come per gli heredes sui et necessari [vedi heres]), coincidendo, quindi anche nel tempo, con la delatio [vedi].
In altri casi invece, richiedeva l’accettazione (l’aditio, appunto) da parte del successibile. In particolare, l’(—) era necessaria:
— allorché, mancando heredes necessarii, l’hereditas venisse delata [vedi delatio] a successori extranei alla familia [vedi] del defunto [vedi ad es. adgnatus proximus];
— allorché si trattasse di bonorum possessor [vedi bonorum possessio].
L’acquisizione del patrimonio mediante (—) poteva avvenire in due modi:
— mediante crètio [vedi];
— mediante pro herede gèstio [vedi].
In diritto giustinianeo, caduta gradualmente in disuso, e poi abolita, la cretio, sopravvisse la sola pro herede gestio, alla quale si aggiunse una forma ulteriore, l’aditio nuda voluntàte, consistente in una esplicita manifestazione di volontà, posta in essere senza necessità di forme particolari, che ricorda l’accettazione espressa del diritto civile vigente.
Effetto della (—), in qualunque modo avvenisse, era la confusione tra il patrimonio del de cuius [vedi] e quello dell’erede.
Per evitare che la confusione potesse danneggiare i diritti dei creditori del de cuius o quelli dell’erede, ai primi era concessa la separatio bonorum [vedi], al secondo il beneficium inventarii [vedi].