Adièctus solutiònis causa

Adièctus solutiònis causa [lett. “il soggetto addetto a ricevere il pagamento”; cfr. art. 1188, 1° co., c.c.]

Soggetto designato come esattore dell’adempimento nell’atto costitutivo di un’obbligazione (generalmente, secondo Ulpiano [vedi] e Pomponio [vedi], nella stipulàtio [vedi]).
L’(—) era un mero preposto all’esazione e poteva essere, secondo Salvio Giuliano [vedi], anche un incapace.
Il pagamento all’(—) è previsto e disciplinato anche nel diritto civile vigente, dall’art. 1188, 1° co., c.c.