Ad probatiònem

Ad probatiònem [Per la prova], ad substàntiam [lett. “per l’essenza” e, quindi, come elemento costitutivo]

Espressioni adoperate in relazione alla tematica della forma nel negozio giuridico; in particolare:
— la legge talora richiede espressamente la forma scritta come mezzo di prova del negozio giuridico (ad probationem; cfr., ad es., art. 1967 c.c., per la transazione): in tal caso risulta inammissibile la prova per testimoni o per presunzioni semplici (non anche la confessione ed il giuramento), occorrendo un documento scritto dal quale risulti la volontà manifestata dalle parti;
— nei c.d. negozi solenni, una forma particolare è imposta dalla legge a pena di nullità, come elemento costitutivo del negozio giuridico (ad substantiam; ad es., art. 1350 c.c., che impone la forma scritta — atto pubblico o scrittura privata — per una serie di atti; forme particolari sono richieste anche per la donazione o la costituzione di s.p.a. o s.r.l. — atto pubblico —, o per matrimonio, testamento etc.): in tal caso, la volontà manifestata dalle parti in difetto della forma prescritta per legge è come inesistente.