Ad impossibìlia nèmo tenètur

Ad impossibìlia nèmo tenètur [lett. “nessuno può essere obbligato a prestazioni impossibili”; cfr. artt. 673; 1218; 1221; 1288-1290; 1346-1347; 1463-1465; 1557; 1672; 1818]

Espressione con cui si sintetizza il fondamentale principio secondo il quale il debitore può essere obbligato all’adempimento soltanto di prestazioni possibili: in presenza di una prestazione impossibile (si pensi, ad es., all’obbligazione avente ad oggetto una cosa già distrutta, oppure un comportamento in concreto inattuabile), non potrà mai ritenersi sorta una obbligazione valida e produttiva di effetti.
Non può mai divenire impossibile l’obbligazione avente ad oggetto cose generiche, poiché genus numquam perit [vedi]: è sempre possibile, infatti, al debitore, seppur con maggior sacrificio, rinvenire le cose dedotte in obbligazione.