Ad excludèndum

Ad excludèndum [lett. “per escludere”; cfr. art. 105, 1° co., c.p.c.]

Espressione usata per definire quella forma di intervento nel processo civile, c.d. intervento (—), fatto da un soggetto per far valere, nei confronti di tutte le parti di un processo, un proprio diritto relativo all’oggetto oppure dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Si pensi, ad esempio, al caso del terzo che, sostenendo di essere il vero creditore del debitore convenuto a tale titolo da altri in giudizio, intervenga nel processo da questi azionato chiedendo per sé il pagamento del debito e l’estromissione dell’attore.