Actiònes ædilìciæ
Actiònes ædilìciæ
Azioni accordate dagli edili curuli [vedi ædìlitas], in tema di commerci svolgentisi in pubblici mercati, onde evitare dispute.
A tal fine, i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, specie se non palesi.
In caso di violazioni di tali obblighi, erano accordate al compratore le due (—) e cioè:
— l’actio redhibitòria [vedi];
— l’actio quanti minòris [vedi], detta anche æstimatoria.
Azioni accordate dagli edili curuli [vedi ædìlitas], in tema di commerci svolgentisi in pubblici mercati, onde evitare dispute.
A tal fine, i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, specie se non palesi.
In caso di violazioni di tali obblighi, erano accordate al compratore le due (—) e cioè:
— l’actio redhibitòria [vedi];
— l’actio quanti minòris [vedi], detta anche æstimatoria.