Actiònes adiectìciæ qualitàtis
Actiònes adiectìciæ qualitàtis
Categoria di azioni creata dal diritto onorario.
Essa nacque quando il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni ed in genere compiere atti che determinassero un decremento del patrimonium del pater o del dominus.
Secondo il ius civile le persone alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale. Ogni vantaggio patrimoniale, che potesse loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del pater. Al contrario questi non assumeva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Il diritto onorario innovò in materia, stabilendo la responsabilità del pater familias che avesse specificamente autorizzato il sottoposto all’assunzione del debito. In seguito le (—) furono concesse ai creditori di un extraneus subordinato ad un soggetto giuridico in una certa impresa commerciale.
La struttura delle (—) era caratterizzata da una formula a trasposizione di soggetti: nell’intèntio [vedi] figurava il nome del filius o servus, nella condemnàtio, figurava il nome del pater o dominus.
Si è osservato, in dottrina, che la ratio lègis o iuris [vedi] della previsione della responsabilità del pater o dominus era generalmente connessa al fatto che il filius o il servus fossero palesemente subordinati al pater o dominus nell’esercizio della attività commerciale, agendo apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.
Il fenomeno, “pur non potendo qualificarsi rappresentanza vera e propria, implicava una forte approssimazione al concetto di rappresentanza diretta”.
Tra le (—), si distinguevano:
— actio exercitòria [vedi];
— actio tributòria [vedi];
— actio de pecùlio [vedi];
— actio quod iussu [vedi];
— actio de in rem verso [vedi];
— actio institòria [vedi].
Categoria di azioni creata dal diritto onorario.
Essa nacque quando il pretore ritenne equo che i sottoposti potessero creare obbligazioni ed in genere compiere atti che determinassero un decremento del patrimonium del pater o del dominus.
Secondo il ius civile le persone alieni iuris non avevano alcuna capacità patrimoniale. Ogni vantaggio patrimoniale, che potesse loro pervenire, si riversava automaticamente nel patrimonio del pater. Al contrario questi non assumeva alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dai suoi sottoposti. Il diritto onorario innovò in materia, stabilendo la responsabilità del pater familias che avesse specificamente autorizzato il sottoposto all’assunzione del debito. In seguito le (—) furono concesse ai creditori di un extraneus subordinato ad un soggetto giuridico in una certa impresa commerciale.
La struttura delle (—) era caratterizzata da una formula a trasposizione di soggetti: nell’intèntio [vedi] figurava il nome del filius o servus, nella condemnàtio, figurava il nome del pater o dominus.
Si è osservato, in dottrina, che la ratio lègis o iuris [vedi] della previsione della responsabilità del pater o dominus era generalmente connessa al fatto che il filius o il servus fossero palesemente subordinati al pater o dominus nell’esercizio della attività commerciale, agendo apertamente per loro conto, o comunque nella sfera della loro potestà e seguendo le loro direttive.
Il fenomeno, “pur non potendo qualificarsi rappresentanza vera e propria, implicava una forte approssimazione al concetto di rappresentanza diretta”.
Tra le (—), si distinguevano:
— actio exercitòria [vedi];
— actio tributòria [vedi];
— actio de pecùlio [vedi];
— actio quod iussu [vedi];
— actio de in rem verso [vedi];
— actio institòria [vedi].