Àctio utilis rescissa capitis deminutione

Àctio utilis rescissa capitis deminutione

Azione che il pretore concesse ai creditori dello “adrogatus” e a quelli della “mulier sui iuris” passata sotto la manus [vedi] del marito o di un estraneo.
L’azione fu accordata poiché per effetto della “adrogatio” [vedi]:
— l’“adrogatus” diventava “filius familias” dell’“adrogator”, realizzandosi una ipotesi di “successio in ius inter vivos” [vedi successio in universum ius];
— si estinguevano alcuni diritti intrasmissibili dell’adrogatus (es. ususfructus [vedi]).
Con tale azione il creditore poteva adire l’“adrogatus” o la “mulier” [vedi] come se la “capitis deminutio” [vedi] fosse stata rescissa. Se l’avente potestà non interveniva a difendere il convenuto, il pretore concedeva al creditore una “missio in bona” contro l’avente potestà nei limiti del “patrimonium” trasmessogli dall’“adrogatus” o dalla “mulier in manu”.