Àctio ùtilis

Àctio ùtilis

Categoria di azioni utilizzate per uno scopo analogo, ma non del tutto identico, a quello originario, onde disciplinare casi non previsti dal ius civile. L’impiego delle actiones utiles consentì, pertanto, di tutelare situazioni nuove, sfornite di una propria disciplina.
In concreto si ricorreva a tre espedienti:
— la trasposizione di soggetti, consistente nell’indicazione di “un soggetto come titolare della pretesa o dell’obbligo ... e nella designazione di un altro come titolare del corrispondente potere o della corrispondente soggezione”: si poteva così, ad esempio, nelle c.d. actiones adiectìciæ qualitàtis [vedi], condannare, al pagamento dei debiti contratti dal filius o dal servus, rispettivamente il pater familias [vedi] od il >dòminus [vedi];
— la finzione di un requisito civilistico (c.d. fictiònes iùris civilis o anche actiones ficticiæ), consistente nel dare fittiziamente per esistente un requisito in realtà mancante richiesto dal ius civile: si pensi al caso in cui si considerava — al limitato scopo di tutelare i creditori del soggetto adottato o della donna convenuta in manum — fittiziamente come non avvenuta la càpitis deminùtio [vedi] (rescissa càpitis deminutiòne);
— la creazione di azioni nuove ad imitazione di altre esistenti per casi analoghi: si pensi alle actiones ad exemplum [vedi àctio ad exèmplum] actionis legis Aquiliæ, che il prætor soleva concedere in casi di damnum iniuria datum [vedi], altrimenti non tutelati, secondo una rigorosa interpretazione della lex Aquilia de damno [vedi].