Àctio strìcti iùris (vel iudìcia stricta)

Àctio strìcti iùris (vel iudìcia stricta)

Espressione adoperata per indicare quelle azioni in personam [vedi actio in personam], nelle quali il magistrato nella fase in iure, enunciava un obbligo a contenuto certo e determinato, con formulazione che non lasciava al iùdex privato, investito della successiva fase, nessuno spazio per valutazioni discrezionali od equitative.
L’(—) era tipica del processo formulare [vedi processo per formulas] ed era anche denominata condìctio [vedi].
Il iudex privato doveva, in osservanza della rigorosa enunciazione dell’obbligo di diritto fatta dal magistrato, accogliere le tesi dell’una o dell’altra parte, senza poter tentare in alcun modo contemperamenti equitativi delle contrapposte posizioni.
Nella categoria di azioni in esame, rientravano, ad es., l’actio ex stipulàtu [vedi], l’actio ex testamento [vedi], la condìctio indèbiti [vedi].