Àctio servi corrùpti
Àctio servi corrùpti [Azione per la corruzione del servo]
Azione spettante al padrone di uno schiavo nei confronti di chi lo avesse ospitato mentre era in fuga, o istigato alla commissione di atti illeciti o comunque favoreggiato o persuaso a compiere gesti pericolosi che ne avessero causato la morte o il ferimento.
L’(—) veniva esercitata per ottenere il doppio (in duplum) della diminuzione del valore dello schiavo o il risarcimento del danno cagionato al padrone.
In età giustinianea fu introdotta l’(—) ùtilis, esperibile dal padre per la corruzione del figlio.
Azione spettante al padrone di uno schiavo nei confronti di chi lo avesse ospitato mentre era in fuga, o istigato alla commissione di atti illeciti o comunque favoreggiato o persuaso a compiere gesti pericolosi che ne avessero causato la morte o il ferimento.
L’(—) veniva esercitata per ottenere il doppio (in duplum) della diminuzione del valore dello schiavo o il risarcimento del danno cagionato al padrone.
In età giustinianea fu introdotta l’(—) ùtilis, esperibile dal padre per la corruzione del figlio.