Àctio servi corrùpti

Àctio servi corrùpti [Azione per la corruzione del servo]

Azione spettante al padrone di uno schiavo nei confronti di chi lo avesse ospitato mentre era in fuga, o istigato alla commissione di atti illeciti o comunque favoreggiato o persuaso a compiere gesti pericolosi che ne avessero causato la morte o il ferimento.
L’(—) veniva esercitata per ottenere il doppio (in duplum) della diminuzione del valore dello schiavo o il risarcimento del danno cagionato al padrone.
In età giustinianea fu introdotta l’(—) ùtilis, esperibile dal padre per la corruzione del figlio.