Àctio sepùlchri violàti
Àctio sepùlchri violàti [Azione per la violazione del sepolcro]
Azione concessa contro chi violava l’altrui sepolcro per seppellirvi un membro della propria famiglia o un estraneo.
Se l’azione veniva esperita dal titolare del sepolcro, la pena ammontava ad una somma di danaro determinata equitativamente dal giudice; se, al contrario, il titolare del sepolcro non esperiva l’azione, essa diveniva azione popolare e la pena era pari alla somma fissa di 100.000 sesterzi.
La fattispecie rientra nell’ambito delle obbligazioni quasi ex delicto [vedi obligatiònes quasi ex delicto].
Azione concessa contro chi violava l’altrui sepolcro per seppellirvi un membro della propria famiglia o un estraneo.
Se l’azione veniva esperita dal titolare del sepolcro, la pena ammontava ad una somma di danaro determinata equitativamente dal giudice; se, al contrario, il titolare del sepolcro non esperiva l’azione, essa diveniva azione popolare e la pena era pari alla somma fissa di 100.000 sesterzi.
La fattispecie rientra nell’ambito delle obbligazioni quasi ex delicto [vedi obligatiònes quasi ex delicto].