Àctio rèi uxòriæ
Àctio rèi uxòriæ [Azione concernente la dote della moglie]
Azione con la quale, a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale, la moglie o il suo adgnàtus pròximus [vedi] convenivano in giudizio il marito al fine di ottenere la restituzione della dote.
Mentre in età arcaica ed in epoca repubblicana l’obbligo di restituzione del patrimonio dotale era soggetto a numerosi limiti, in età postclassica l’(—) fu esperibile sempre, a prescindere dalla causa di scioglimento e dal tipo di dote concessa. In tale epoca l’(—) prese il nome di actio de dote.
La restituzione della dote doveva essere effettuata immediatamente, per le cose infungibili non stimate (ma il marito non era responsabile della mancata o parziale restituzione di quelle distrutte o danneggiate senza suo dolus), mentre andava fatta in tre rate annuali (annua, bima, trima die) se si trattava di denaro o di altre cose fungibili o di beni stimati (dos æstimata).
Con la dote andavano restituiti anche gli incrementi dei beni dotali, eccezione fatta per i frutti.
In presenza di determinate condizioni, il marito era autorizzato a trattenere una porzione di beni dotali [vedi retèntio propter impènsas].
Azione con la quale, a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale, la moglie o il suo adgnàtus pròximus [vedi] convenivano in giudizio il marito al fine di ottenere la restituzione della dote.
Mentre in età arcaica ed in epoca repubblicana l’obbligo di restituzione del patrimonio dotale era soggetto a numerosi limiti, in età postclassica l’(—) fu esperibile sempre, a prescindere dalla causa di scioglimento e dal tipo di dote concessa. In tale epoca l’(—) prese il nome di actio de dote.
La restituzione della dote doveva essere effettuata immediatamente, per le cose infungibili non stimate (ma il marito non era responsabile della mancata o parziale restituzione di quelle distrutte o danneggiate senza suo dolus), mentre andava fatta in tre rate annuali (annua, bima, trima die) se si trattava di denaro o di altre cose fungibili o di beni stimati (dos æstimata).
Con la dote andavano restituiti anche gli incrementi dei beni dotali, eccezione fatta per i frutti.
In presenza di determinate condizioni, il marito era autorizzato a trattenere una porzione di beni dotali [vedi retèntio propter impènsas].