Àctio redhibitòria
Àctio redhibitòria [lett. “azione per la restituzione”]
Azione affine a quella æstimatòria o quanti minòris [vedi àctio aestimatòria], concessa dagli edili curuli [vedi ædìlitas] in ordine alle vendite di schiavi ed animali in pubblici mercati.
L’(—) era esperibile dal compratore nei confronti del venditore, in tutti i casi, in cui la res [vedi] oggetto dell’affare avesse rivelato vizi occulti, corporali o spirituali (es. tendenza alla fuga dello schiavo) non denunciati o non conosciuti dal venditore.
A differenza dell’actio æstimatoria, l’(—):
— era esperibile nel breve termine di due mesi o di sei mesi (secondo alcuni dalla data dell’acquisto, secondo altri dalla scoperta del vizio) nel caso in cui fosse stata prestata garanzia per evizione (mediante stipulato [vedi] in duplum);
— era diretta ad ottenere l’intera somma versata, previa restituzione della res (il tutto in relazione alla maggiore gravità del vizio riscontrato, tale da rendere la cosa del tutto inidonea all’uso prospettato dall’acquirente).
Azione affine a quella æstimatòria o quanti minòris [vedi àctio aestimatòria], concessa dagli edili curuli [vedi ædìlitas] in ordine alle vendite di schiavi ed animali in pubblici mercati.
L’(—) era esperibile dal compratore nei confronti del venditore, in tutti i casi, in cui la res [vedi] oggetto dell’affare avesse rivelato vizi occulti, corporali o spirituali (es. tendenza alla fuga dello schiavo) non denunciati o non conosciuti dal venditore.
A differenza dell’actio æstimatoria, l’(—):
— era esperibile nel breve termine di due mesi o di sei mesi (secondo alcuni dalla data dell’acquisto, secondo altri dalla scoperta del vizio) nel caso in cui fosse stata prestata garanzia per evizione (mediante stipulato [vedi] in duplum);
— era diretta ad ottenere l’intera somma versata, previa restituzione della res (il tutto in relazione alla maggiore gravità del vizio riscontrato, tale da rendere la cosa del tutto inidonea all’uso prospettato dall’acquirente).