Àctio Publiciàna
Àctio Publiciàna [Azione Publiciana]
Azione posta a tutela del soggetto che, avendo acquistato una res màncipi [vedi] a seguito di mera traditio [vedi] e non avendone, quindi, conseguito il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], ne fosse stato spossessato prima di averla usucapita [vedi usucàpio].
In tale caso, l’acquirente-spoliatus (possessore in buona fede) poteva, attraverso l’(—), chiedere la restituzione della res nei confronti di chi gliela aveva sottratta (erga omnes).
L’(—) era una actio ficticia [vedi] in quanto, per il suo esercizio, il prætor fingeva che fosse trascorso, a favore dell’acquirente, il periodo di tempo necessario ad usucapire la res (due anni per la res immobiles e un anno per le cèteræ res). Era, inoltre, secondo la dottrina dominante, una actio in rem [vedi], simile, in ciò, alla rèi vindicàtio [vedi].
L’(—) era esperibile anche nei confronti dell’alienante, cioè del soggetto che aveva trasmesso la res.
Col tempo, il suo ambito di applicazione fu esteso; in età classica, si ritenne che essa fosse, in particolare, posta a tutela dell’in bònis hàbens, cioè del titolare della c.d. proprietà pretoria [vedi in bònis habère].
L’(—) traeva la sua denominazione dal nome del giurista che la introdusse nel sistema giuridico romano: il pretore Publicio.
Azione posta a tutela del soggetto che, avendo acquistato una res màncipi [vedi] a seguito di mera traditio [vedi] e non avendone, quindi, conseguito il domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], ne fosse stato spossessato prima di averla usucapita [vedi usucàpio].
In tale caso, l’acquirente-spoliatus (possessore in buona fede) poteva, attraverso l’(—), chiedere la restituzione della res nei confronti di chi gliela aveva sottratta (erga omnes).
L’(—) era una actio ficticia [vedi] in quanto, per il suo esercizio, il prætor fingeva che fosse trascorso, a favore dell’acquirente, il periodo di tempo necessario ad usucapire la res (due anni per la res immobiles e un anno per le cèteræ res). Era, inoltre, secondo la dottrina dominante, una actio in rem [vedi], simile, in ciò, alla rèi vindicàtio [vedi].
L’(—) era esperibile anche nei confronti dell’alienante, cioè del soggetto che aveva trasmesso la res.
Col tempo, il suo ambito di applicazione fu esteso; in età classica, si ritenne che essa fosse, in particolare, posta a tutela dell’in bònis hàbens, cioè del titolare della c.d. proprietà pretoria [vedi in bònis habère].
L’(—) traeva la sua denominazione dal nome del giurista che la introdusse nel sistema giuridico romano: il pretore Publicio.